Parametri

Il compenso dovuto all’Avvocato è liberamente concordabile tra il professionista e la parte assistita.

L’art. 13, comma 3°, della Legge n. 247/12 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense) stabilisce, infatti, che “la pattuizione dei compensi è libera. E’ ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all’assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l’intera attività, a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione”.

In assenza di un accordo esplicito, il corrispettivo per le prestazioni professionali rese dall’Avvocato sarà commisurato ai cosiddetti “parametri”, ovvero gli indicatori predisposti dal Ministero della Giustizia con proprio decreto del 10 marzo 2014, n. 55. Questi ultimi si applicano non soltanto quando il compenso non sia stato determinato in forma scritta (all’atto dell’incarico o successivamente), ma anche in ogni altro caso di mancata determinazione consensuale, nel caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell’interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.

Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all’Avvocato è dovuta – in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale – una somma per rimborso spese forfettarie, di regola nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione.

“parametri” sono riportati nella tabella allegata al d.m. Giustizia n. 55/2014, la quale, in sostanza, distingue l’attività dell’Avvocato in base al tipo di ufficio giudiziario presso il quale la stessa viene prestata ed alla materia trattata (ad esempio cause di lavoro, cause di previdenza, procedimenti per convalida locatizia, giudizi penali, etc.), predeterminando l’ammontare del compenso per ciascuna fase processuale nella quale il professionista abbia concretamente svolto il proprio incarico.

Il d.m. Giustizia n. 55/2014 prevede comunque la possibilità di aumentare o di diminuire l’importo prestabilito dalle tabelle entro percentuali minime e massime, al fine di garantire una certa elasticità e di consentire all’Avvocato di calibrare il corrispettivo alle peculiarità di ogni singolo caso.